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Termini e condizioni generali
(Condizioni contrattuali)

I.: AMBITO DI APPLICAZIONE

(1) Gli ordini del committente vengono effettuati esclusivamente sulla base di questi termini e condizioni. Ciò vale anche per tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non vengono espressamente concordati di nuovo. Le controconferme da parte del fornitore con riferimento ai suoi termini e condizioni sono respinte.
(2) Le deroghe da questi termini e condizioni sono efficaci solo se il committente le conferma per iscritto. Anche tutti gli altri accordi devono essere redatti per iscritto.
(3) Questi termini e condizioni rimangono vincolanti anche se le singole parti non dovessero essere efficaci per qualsiasi motivo.
(4) Le disposizioni della Convenzione sui contratti di trasporto internazionale di merci (CMR) e dell’AÖSp si applicano in via sussidiaria alle seguenti disposizioni. Vige un aumento di interesse ai sensi dell’articolo 26 CMR pt. 1.

II.: OFFERTE DI PREZZO

(1) I prezzi indicati nell’offerta del committente sono prezzi fissi, a condizione che i dati dell’ordine su cui si basa la presentazione dell’offerta rimangano sostanzialmente invariati. Non sono riconosciuti supplementi.
(2) Se il luogo di carico e scarico cambiano, il fornitore è obbligato a eseguire l’ordine di trasporto modificato; il prezzo del trasporto sarà opportunamente adeguato di conseguenza.
(3) Le cancellazioni comprovate da parte del cliente esonerano il committente dal pagamento dei costi di inattività o da altri risarcimenti. Si concordano 24 ore esenti da controstallia presso il punto di carico e scarico.

III.: TERMINI DI PAGAMENTO

(1) Il pagamento (prezzo netto più IVA) deve essere effettuato entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della fattura senza detrazioni.
(2) Il fornitore non può compensare nessun credito.

IV.: ASSICURAZIONE

(1) Si presume che il fornitore abbia stipulato un’assicurazione CMR con un limite massimo di responsabilità di almeno 300.000,00 euro incluso l’articolo 29 a suo carico. Il fornitore è responsabile dei danni derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa. Il committente deve essere informato immediatamente di eventuali modifiche.
(2) Su richiesta del committente, il fornitore deve dimostrare immediatamente il portafoglio assicurativo, al massimo entro tre giorni, in caso contrario il committente ha diritto, indipendentemente dal verificarsi di un danno, di detrarre il 4% dalla fattura. L’affermazione di eventuali ulteriori danni rimane inalterata.

V.: FATTURA

La fattura di trasporto sarà riconosciuta solo se accompagnata dalla lettera di vettura originale CMR/KVO riconosciuta che riporta il codice tour, in caso di trasporti di Paesi terzi è necessario allegare la copia dei documenti doganali o la prova di presentazione corretta. Le spese di cassa devono essere comprovate da copia documentale. Se nell’ordine di trasporto è indicata un’istruzione separata relativa ai documenti di consegna, è necessario seguire anche questa.
VI .

: ATTREZZATURA DI CARICO

(1) Gli europallet devono essere generalmente cambiati fino a nuovo avviso. In caso di mancato cambio, è necessario avvisare immediatamente il committente per poter reagire. Le obiezioni presentate in un secondo momento non possono essere riconosciute.
(2) In caso di spedizione dell’attrezzatura di carico, alla fattura di trasporto è necessario allegare anche la ricevuta di carico originale. Trascorsi i 2 mesi, non è possibile accettare bollettini pallet presentati in una data successiva.
(3) Per ogni pallet che non viene cambiato o presentato in modo dimostrabile entro 14 giorni, verranno addebitati o detratti dalla fattura di trasporto EUR 13,50 più EUR 15,00 di spese amministrative (compensazione).

VII.: RITARDI

Tutte le date sono date fisse; in caso di ritardi o altri scostamenti dai termini concordati, è necessario avvisare immediatamente il cliente.

VIII.: ULTERIORI ACCORDI

(1) Lo scarico delle merci sarà effettuato solo all’indirizzo del destinatario o all’indirizzo di consegna specificato nella lettera di vettura. Le modifiche possono essere apportate solo previa espressa autorizzazione del committente. Se le informazioni contenute nella lettera di vettura si discostano dal nostro ordine, ciò deve essere concordato con il committente per iscritto prima dell’esecuzione. Tutti i documenti di accompagnamento possono essere ceduti a terzi solo secondo previo indicazioni del committente e solo dietro conferma.
(2) L’accettazione delle quantità è concordata. È fatto divieto di carico aggiuntivo e di trasbordi, il fornitore è autonomamente responsabile in caso di sovraccarichi di qualsiasi tipo e manleva ed esonera il committente in questo senso.(3) L’ordine non può essere trasmesso a terzi all’insaputa e senza il consenso del committente, ad eccezione degli spedizionieri.(4) Si considera convenuto che i dipendenti, in particolare gli operatori dei veicoli, del fornitore o dei suoi agenti, abbiano tutti i permessi pertinenti, ad esempio ai sensi della legge sull’occupazione dei cittadini stranieri o della legge sugli stranieri, e che rispettino anche tutte le altre disposizioni di legge e regolamenti pertinenti e forniscano anche informazioni precise a terzi, se richiesto.

In caso contrario, il committente deve essere informato immediatamente e l’ordine si considera non impartito. Per i danni derivanti da una violazione di questa clausola, in particolare nei confronti dei terzi, il fornitore è responsabile direttamente o manleva ed esonera il committente.
(5) Il fornitore per il trasporto di merci pericolose è responsabile nel garantire che il suo personale sia adeguatamente addestrato e che i veicoli si trovino in condizioni adeguate in conformità alle normative di legge.
(6) Si concorda una rigorosa tutela del cliente a favore del committente e neutralità. Per violazioni si concorda una sanzione indipendente dal danno per un importo pari a 15.000,00 euro, che si può dedurre dalle fatture di trasporto in sospeso. Il contatto non autorizzato con il punto di carico o scarico rappresenta anche una violazione della tutela dei clienti. Il committente si riserva il diritto dell’affermazione di ogni ulteriore danno.
(7) Se non abbiamo concordato un accordo da parte nostra sul tipo di camion su cui si basa l’ordine, gli ordini si basano sull’esecuzione con i cosiddetti “rimorchi telonati 13,6 m”
(8) Con questo mezzo devono essere effettuati anche i trasporti per i quali è stato stipulato un accordo per il trasporto con un veicolo scoperto di 13,6 m. Se si rende necessario un telone di copertura, questo deve essere utilizzato! Il fornitore è responsabile dei danni!
(9) Per l’esecuzione dei trasporti possono essere utilizzati solo conducenti che abbiano diritto a effettuare i trasporti in conformità con le disposizioni legali relative all’occupazione di stranieri. Per i trasporti da, per, attraverso e all’interno della Germania, si applica quanto segue: se il conducente non è cittadino di uno stato UE/EEA, in conformità con la legge tedesca per la lotta contro l’occupazione illegale nel settore del trasporto commerciale di merci su strada in Germania, egli deve portare un permesso di lavoro originale con una traduzione certificata in tedesco o un certificato ufficiale con una traduzione certificata che attesti che il permesso non è richiesto per il conducente.
(10) Il fornitore si impegna a controllare l’esattezza e la completezza dei documenti doganali. La fornitura di merci alle frontiere esterne dell’UE e al competente ufficio doganale interno deve essere confermata per iscritto dal fornitore, che sarà responsabile della corretta gestione e presentazione nella misura massima.(11) Si considera espressamente concordato che il committente possa compensare qualsiasi credito del fornitore.
IX.

: OBBLIGHI IN CASO DI EVENTO DI UN SINISTRO

Il fornitore è responsabile
(1) di selezionare e sorvegliare i dipendenti e gli altri ausiliari (in particolare i subappaltatori) con la diligenza di un uomo d’affari prudente, assicurarsi che vengano utilizzati solo veicoli, casse mobili/container, gru, attrezzature tecniche (comprese funi, cinghie, catene o simili) e altre dotazioni che siano in perfetto stato e adatti al rispettivo ordine, che siano presenti i permessi necessari per l’esecuzione dell’ordine e che siano soddisfatte le prescrizioni delle autorità. di mantenere le stive di carico pulite e inodori, di far sì che il pavimento del vano di carico sia accessibile con un carrello elevatore, che i veicoli senza pavimenti in legno vengono caricati solo se espressamente concordato.
(2) di assicurare che il conducente del veicolo che effettua il trasporto sia in possesso di una patente di guida valida e che presenti l’idoneità fisica e mentale necessarie. Il conducente del veicolo deve inoltre osservare le regole di comportamento all’interno dei locali dell’azienda; qualora non fossero di sua conoscenza, dovrà provvedere a richiederle autonomamente all’ingresso nei locali dell’azienda.
(3) assicurare che gli autoveicoli o gli autoveicoli carichi siano correttamente assicurati ogni volta che vi sia una sosta di parcheggio (anche se solo per un breve periodo di tempo), che siano messi in funzione due dispositivi antifurto funzionanti indipendenti l’uno dall’altro e che non siano presenti documenti di trasporto lasciati nel veicolo parcheggiato senza operatore.
(4) garantire che i veicoli a motore carichi, compresi rimorchi, semirimorchi, casse mobili/container ecc. siano adeguatamente sorvegliati durante ogni parcheggio, in particolare durante i periodi di attesa o le pause di riposo, e che di notte (tra le 22.00 e le 6.00), nei fine settimana e nei giorni festivi siano parcheggiati esclusivamente in un parcheggio custodito, in un piazzale della dogana ecc. o in un sito aziendale messo in sicurezza (recintato e adeguatamente sorvegliato).
Il fornitore è esonerato dall’ottemperare a questa disposizione solo se, nonostante un’adeguata pianificazione del percorso di trasporto, nessuna delle opzioni di parcheggio specificate in questo punto non si renda disponibile. Il fornitore deve dimostrare questa circostanza.
(5) di sincerarsi che i subappaltatori da lui incaricati di eseguire il trasporto dispongano di un’assicurazione di responsabilità civile di trasporto corrente e in conformità agli standard di mercato secondo CMR.
(6) di notificare in modo dimostrabile per iscritto ai propri dipendenti e agli altri agenti ausiliari (in particolare subappaltatori) dell’obbligo di rispettare le disposizioni dei punti da (1) a (5) e convincersi con la diligenza di un uomo d’affari prudente che queste disposizioni vengano rispettate anche inerentemente ai punti da (19) a (5).

X .: OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il fornitore deve
(1) notificare immediatamente per iscritto al committente e all’assicuratore ogni sinistro o rivendicazioni di risarcimento contro di lui.
(2) In caso di qualsiasi danno che potrebbe superare l’importo di 3.000 EUR o il cui importo non può essere stimato in modo affidabile, incaricare immediatamente il commissario per i difetti responsabile, che eventualmente può essere richiesto dall’assicuratore, di valutare il danno e di seguire le sue istruzioni.
(3) denunciare immediatamente alle autorità di polizia competenti qualsiasi incidente stradale, danno da incendio, rapina, effrazione o furto.
(4) garantire la mitigazione e l’evitamento del danno, ottenere e seguire le istruzioni del committente, fornire informazioni complete e veritiere e ottenere dall’assicuratore e inviare i moduli e i documenti di richiesta danni necessari.
(5) astenersi dal riconoscere, soddisfare o cedere in tutto, in parte o comparativamente un credito senza il previo consenso scritto da parte del committente.
(6) Seguire il ricorso nei confronti di terzi e osservare i termini previsti per i reclami

XI .: OBBLIGHI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO REFRIGERATO

(1) Il/la conducente deve assolutamente controllare lo stato della merce e registrare difetti e reclami evidenti nella lettera di vettura prima dell’inizio del viaggio. Ciò si rende particolarmente necessario se il conducente del camion ha motivo di sospettare che la merce potrebbe già essersi deteriorata se non è stata sufficientemente preraffreddata, nonché se l’autista del camion non ha la possibilità di controllare la temperatura della merce refrigerata.
(2) Il conducente del camion deve assicurarsi che il mittente inserisca la temperatura di raffreddamento nella lettera di vettura e che porti il termostato di raffreddamento alla temperatura richiesta. È assolutamente necessario assicurarsi che sia inserito un nuovo foglio di registrazione della temperatura o un dispositivo di controllo della temperatura.
(3) Se al momento dell’accettazione si riscontrano in maniera evidente danni causati da deterioramento, il conducente del camion deve rifiutare di accettare il carico del camion.
(4) Le merci devono essere caricate in modo tale che l’aria possa raggiungere le merci da tutti i lati e il flusso di raffreddamento possa circolare. In caso di riscontro di un difetto nell’impianto frigorifero, che non può essere riparato in breve tempo con le proprie risorse di bordo, è necessario recarsi al magazzino frigorifero più vicino e immagazzinare la merce, o trasbordare la merce in un veicolo adatto, in conformità con le possibilità giuridiche e tecniche.
(5) In caso di eventuale richiesta di risarcimento danni da parte di un committente del committente, il fornitore deve allegare ai documenti un foglio di registrazione della temperatura esistente o un dispositivo di controllo della temperatura per il rispettivo trasporto.

XII.: LEGGE APPLICABILE; LUOGO DI ADEMPIMENTO; FORO COMPETENTE

(1) Si applica il diritto sostanziale austriaco. La lingua utilizzata nel contratto è il tedesco. Il luogo di adempimento è la sede legale del committente.
(2) Il foro competente per le controversie legali sull’esistenza o l’inesistenza di un rapporto contrattuale soggetto alle presenti condizioni di consegna e pagamento, o per le controversie legali derivanti da tali rapporti contrattuali, è per i ricorsi del committente a discrezione del committente il foro competente del fornitore, il foro generale del committente, per ricorsi contro il committente, esclusivamente il foro generale del committente. Kufstein è convenuto come tale, indipendentemente dall’entità della controversia.
XIII.

: SANZIONE CONVENZIONALE

Nel caso in cui l’ordine di trasporto non sia tale o non sia correttamente evaso, il fornitore si impegna al pagamento di una sanzione contrattuale di Euro 100,00 per sinistro in relazione alle attività amministrative (telefonate, corrispondenza, ecc.) che dovessero presentarsi per il cliente, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento di ulteriori danni. Il committente è espressamente autorizzato a compensare tali crediti.